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Il Comitato ONU contro la tortura emana nuove linee guida su come valutare se un richiedente asilo si trova di fronte a un rischio personale di tortura o maltrattamento in caso di rimpatrio nel suo paese di origine

 necessaria la revisione del Commento generale n. 4

In risposta alla crisi umanitaria legata ai flussi migratori e al conseguente aumento delle denunce da parte di coloro che affermavano di aver rischiato la tortura o altri maltrattamenti, in caso di rimpatrio con la forza nei loro paesi di origine,  il Comitato di esperti delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) ha ritenuto necessaria la revisione del commento generale n. 4 con cui vengono forniti orientamenti agli Stati e ai Governi su come valutare se un richiedente asilo si trova di fronte a un rischio personale di tortura o maltrattamento in caso di rimpatrio nel suo paese di origine.

Nel decidere sull’espulsione di persone verso i loro Paesi di origine il Comitato ONU suggerisce agli Stati un elenco con cui verificare gli elementi da considerare per applicare il principio del “non respingimento” e per comprendere quali siano le condizioni ostative al rimpatrio onde evitare la violazione dell’art. 3 della Convenzione Onu, supportando così le autorità governative nell’identificazione delle possibili vittime di tortura e di altri soggetti vulnerabili tra i richiedenti asilo

“L’elenco potrebbe anche aiutare le persone a rischio di essere rimpatriate, aiutandole a presentare le loro richieste alle autorità nazionali”, ha dichiarato il presidente della commissione Jens Modvig.

Inoltre il Comitato ONU specifica che l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione prevede che, sebbene l’onere della prova incomba sulla vittima  che deve presentare argomenti circostanziati che dimostrino che il pericolo di essere sottoposti a tortura è prevedibile, presente, personale e reale, tuttavia, quando chi denuncia tali rischi si trova in una situazione in cui non è in grado di elaborare il suo caso o quando dimostra di non avere la possibilità di ottenere la documentazione relativa al rischio di tortura o di privazione della sua libertà in caso di rimpatrio, l’onere della prova è invertito e spetta allo Stato membro interessato indagare sulle accuse e verificare le informazioni su cui si basa la comunicazione.

In particolare, durante la procedura di valutazione,  lo Stato deve tutelare la persona interessata fornendo garanzie, inclusa l’ assistenza linguistica, legale, medica, sociale e, quando necessario, finanziaria , specialmente se la persona è privata della sua libertà o se la persona si trova in una situazione particolarmente vulnerabile quale è quella dei richiedenti asilo, dei minori non accompagnati, di coloro che hanno subito violenza o delle persone con disabilità.

Le indicazioni sono state redatte in risposta alla crisi umanitaria legata ai flussi migratori e al conseguente aumento delle denunce da parte di coloro che affermavano di aver rischiato la tortura o altri maltrattamenti, in caso di rimpatrio con la forza nei loro paesi di origine.

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