Il progetto di accordo di recesso traduce in termini giuridici la relazione congiunta dei negoziatori dell’Unione europea e del governo del Regno Unito e propone un testo per le questioni relative al recesso ancora in sospeso citate ma non definite in dettaglio nella relazione congiunta.
Il progetto di accordo di recesso consta di sei parti – disposizioni introduttive, diritti dei cittadini, altri temi inerenti alla separazione come ad esempio la questione delle merci immesse sul mercato prima della data di recesso, liquidazione finanziaria, disposizioni transitorie, disposizioni istituzionali – e di un protocollo sull’Irlanda/Irlanda del Nord, che rende operativa la terza opzione prospettata nella relazione congiunta, per evitare che sia eretta una frontiera fisica sull’isola d’Irlanda. Si tratta della soluzione di riserva prevista dalla relazione congiunta in assenza di altre soluzioni concordate. Il progetto di protocollo non pregiudica le discussioni sulle altre due opzioni.
Il progetto di accordo di recesso è pubblicato online conformemente alla politica della Commissione in materia di trasparenza. La Commissione ha presentato ora il progetto di accordo di recesso per poter innanzitutto avere il tempo di consultare gli Stati membri e il Parlamento europeo e, successivamente, di negoziare con il Regno Unito. Poiché l’accordo di recesso deve essere approvato e ratificato prima del recesso del Regno Unito, è importante prevedere un periodo di tempo sufficiente per i negoziati.
Prossime tappe
Il progetto di accordo di recesso sarà ora trasmesso al Consiglio (Articolo 50) e al gruppo Brexit del Parlamento europeo per discussione, e poi al Regno Unito per la negoziazione.
Il Consiglio europeo (Articolo 50) ha invitato il Regno Unito a fornire ulteriori chiarimenti sulla sua posizione in merito al quadro delle relazioni future, in vista della riunione del 22 e 23 marzo, nella quale dovrebbero essere adottati orientamenti aggiuntivi.
Spetterà poi al Consiglio (Articolo 50), al Parlamento europeo e al Regno Unito, conformemente alle proprie norme costituzionali, concludere l’effettivo accordo di recesso a norma dell’articolo 50.
Il Regno Unito lascerà l’Unione europea il 30 marzo 2019.
Contesto
Il 15 dicembre 2017 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha accolto con favore i progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati, quali indicati nella comunicazione della Commissione e nella relazione congiunta dell’8 dicembre 2017.
Ha inoltre invitato la Commissione, in veste di negoziatore dell’Unione, e il Regno Unito a completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, a consolidare i risultati ottenuti e ad avviare l’elaborazione delle parti pertinenti dell’accordo di recesso; ha infine sottolineato che i negoziati della seconda fase possono progredire solo nella misura in cui tutti gli impegni assunti durante la prima fase saranno pienamente rispettati e tradotti fedelmente in termini giuridici nel più breve tempo possibile.
A questa fase negoziale continuano ad applicarsi integralmente gli orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) del 29 aprile 2017 e i principi generali e le modalità procedurali per la condotta dei negoziati fissati nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 22 maggio 2017.
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